2
1, comma 1, secondo cui "per contenere e contratare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, ... possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2", nonchè il successivo articolo 3, comma 1, che conferisce alle Regioni “in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso” di introdurre misure ulteriormente
restrittive;
Viste le Ordinanze contingibili e urgenti n°1 del 25 febbraio 2020, n°2 del 26 febbraio 2020, nn°3 e 4 del 08.03.2020, n° 5 del 13.03.2020, n° 6 del 19.03.2020, n° 7 del 20.03.2020, nn° 8, 9 e 10 del 23.03.2020, n° 11 del 25.03.2020, n°12 del 29.03.2020, n°13 dell'1.4.2020, n°14 del 3.4.2020, n°15 dell'8.4.2020, n°16 dell'11 aprile 2020 e n°17 del 18 aprile 2020, adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica recanti misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, nonchè le note interpretative delle Ordinanze;
Visto il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della Salute, del 29 aprile 2020 con cui, tra gli altri, proroga al 17 maggio 2020 l'efficacia delle misure del precedente decreto del 12 aprile 2020, come modificato con decreto del 22 aprile 2020;
Considerato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020 e, in particolare, l'articolo 10 secondo cui “si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree
del territorio regionale”;
Considerato che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020 ha ampliato talune misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, comprese le misure afferenti gli spostamenti infraregionali; gli spostamenti presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; l'accesso a luoghi pubblici con il potere del sindaco di disporne la chiusura nella ipotesi in cui non sia possibile assicurare il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 1, let. d); l'esercizio di attività sportiva purchè nel rispetto delle prescrizioni previste dall'articolo
1, let. e); l'espletamento delle cerimonie funebri con la partecipazione massima di quindici persone e da svolgersi preferibilmente all'aperto; l'ampliamento delle attività produttive industriali e commerciali;3 Ritenuto che il citato decreto-legge 19/2020 non abbia né abrogato nè, tanto meno, inibito l'operatività del potere di ordinanza contingibile e urgente ai fini della adozione di misure adeguate e proporzionali alla situazione epidemiologica ed economica del territorio della Regione, tenuto conto del superiore interesse alla salute pubblica e all’esercizio delle libertà costituzionali;
Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da Covid-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale dichiara, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il parere 735/2020 reso dal Consiglio di Stato;
Visto il decreto monocratico del Presidente del T.A.R. Palermo del 10 aprile 2020 secondo cui sono prevalenti “gli aspetti di massima prudenza sanitaria e prevenzione epidemiologica” sottesi alle Ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Siciliana, tenuto anche conto della “ormai conclamata e progressiva situazione di emergenza epidemiologica”, nonché della “insularità del territorio regionale” e, quindi, della “praticabilità di un effettivo e capillare controllo del movimento da e per la Sicilia”;
Considerato che permane la sospensione di tutte le attività didattiche nelle scuole, di ogni ordine e grado;
Considerato che le misure limitative degli spostamenti adottate per contenere la diffusione del contagio, a livello nazionale e regionale, hanno inciso significativamente sulle attività sociali e motorie dei minori;
Considerato che in attuazione della disposizione adottata dal Governo nazionale con cui sono consentiti gli spostamenti verso il proprio domicilio, abitazione o residenza, deve potersi considerare parimenti autorizzato lo spostamento individuale o del nucleo familiare verso la propria abitazione anche secondaria, purché ciò avvenga durante i giorni feriali e solo per trasferimento
“stagionale”;
Considerato che è necessario garantire la salubrità degli ambienti in cui sono ospitati gli animali di affezione e, in particolare, è necessario consentire le attività di tolettatura e dei connessi servizi per
evitare l'insorgere di problemi di carattere igienico-sanitario4 (dermatiti, presenza di parassiti, ecc.) e tenuto conto della circostanza secondo la quale non è stato accertato il trasferimento del contagio da Covid-19 tra animale e uomo;
Ritenuti gli allegati 1, 2 e 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, i quali elencano le attività imprenditoriali, al commercio ed al dettaglio consentite in tutto il
territorio nazionale;
Ritenuto che, come comunicato dai competenti uffici del Dasoe, la situazione epidemiologica in Sicilia registra una inferiore diffusione del contagio rispetto ad altre parti del territorio nazionale, ciò richiedendo il mantenimento di alcune misure di carattere sanitario volte ad impedire che il rientro incontrollato verso la Sicilia possa aumentare il diffondersi dell'epidemia;
Sentiti i Sindaci dei Comuni di Agira, Salemi, Troina e Villafrati, i cui territori sono stati interessati da specifiche misure emergenziali in ragione della maggiore diffusione del contagio;
Considerato che le attività produttive, commerciali e industriali, la cui apertura è stata disposta già dal DPCM del 10 aprile 2020 ed i cui settori sono stati ampliati con il successivo DPCM del 26 aprile, consentono principalmente lo svolgimento del lavoro in spazi all'aperto ovvero in presenza di poche unità lavorative, senza assembramenti;
ORDINA
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(recepimento delle disposizioni nazionali)
L'Ordinanza contingibile e urgente n. 17 del 18 aprile 2020 è efficace fino alla mezzanotte del 3 maggio 2020. Sono, pertanto, abrogate tutte le precedenti Ordinanze, rimanendo in vigore esclusivamente le disposizioni esplicitamente richiamate nella presente.
Nel territorio della Regione Siciliana hanno integrale efficacia le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica di cui al decreto del Presidente del5 Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020.
Le limitazioni di ingresso e uscita dal territorio della Regione Siciliana restano invariate e sono disciplinate dal decreto n. 183 del 29 aprile 2020 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro della Salute, e sue eventuali modificazioni e integrazioni.
TITOLO II
MISURE SPECIFICHE DI ATTUAZIONE
DEL DPCM 26 APRILE 2020
Art. 2
(disposizioni in materia di trasporto pubblico)
Nei mezzi di trasporto pubblico urbano è consentito l'accesso ai passeggeri nella misura massima del 40% dei posti omologati e, comunque, garantendo il rispetto della distanza minima di un metro tra gli stessi. Lo spazio riservato al conducente del mezzo deve essere opportunamente delimitato.
Sono efficaci, inoltre, in materia di servizio di trasporto marittimo regionale, le disposizioni di cui all'articolo 4 e relativi allegati dell'Ordinanza n°5 del 13 marzo 2020.
Art. 3
(norme in materia di manutenzione e conduzione di terreni ed aree verdi)
È consentita, in quanto riconducibile a “situazione di necessità” finalizzata a sopperire alle esigenze alimentari ed ai lavori di manutenzione per la prevenzione degli incendi, l'attività non imprenditoriale essenziale alla conduzione di terreni agricoli e alla cura degli animali ivi custoditi.
Per le finalità di cui al comma precedente, l'uscita nell'ambito del medesimo territorio comunale o in quello di un altro Comune è consentita una sola volta al giorno e ad un massimo di due componenti del nucleo familiare, ovvero ad un soggetto all'uopo delegato.
È, altresì, autorizzata l'attività di manutenzione di aree verdi e naturali, pubbliche e private.
Le attività di cui al presente articolo sono consentite solo nei giorni feriali.
Art. 4
(disposizioni in favore delle persone con disabilità)
È consentito, in caso di necessità, alle persone affette da disabilità intellettive, relazionali e/o motorie, con l'assistenza di un accompagnatore, compiere una6 uscita giornaliera di breve durata e in prossimità della propria abitazione, ovvero presso i luoghi pubblici indicati nell'articolo 1, lett. e) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, nei modi e termini ivi
specificati.
In recepimento integrale delle disposizioni di cui all’art. 8 del DPMC citato, l’Assessorato regionale della Salute assume i provvedimenti necessari in ordine alla riapertura dei centri semiresidenziali e delle altre strutture destinate ad erogare prestazioni socio-assistenziali alle persone disabili, avuto riguardo alla adozione di protocolli sanitari per limitare la eventuale diffusione dell’epidemia.
Art. 5
(disposizioni in materia di animali di affezione e servizio di tolettatura)
Gli spostamenti con l'animale di affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti solamente in prossimità della abitazione. È consentita, altresì, l'attività di tolettatura degli animali, purchè il servizio sia svolto previo appuntamento e senza alcun contatto diretto tra le persone
mediante la modalità “consegna dell'animale, tolettatura – ritiro dell'animale”.
Devono essere garantiti dall'esercente tutti i dispositive di protezione individuale ed il distanziamento interpersonale.
Art. 6
(spostamenti presso il proprio domicilio, abitazione o residenza)
Sono consentiti, nell'ambito del territorio della Regione Siciliana, gli spostamenti per il trasferimento “stagionale” nelle abitazioni diverse da quella principale, sia individuale che del nucleo familiare convivente. Gli spostamenti sono vietati nei giorni domenicali e festivi.
Art. 7
(visite ai cimiteri)
I sindaci hanno la facoltà di disporre l’apertura dei cimiteri, a condizione che possano essere assicurate adeguate misure organizzative per evitare assembramento di visitatori e per garantire la distanza interpersonale.
Art. 8
(attività sportiva)
È consentita l'attività sportiva in forma individuale, ovvero con un accompagnatore per i minori e le persone non autosufficienti, compresa la c.d.7 pesca sportiva, purchè nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e delle norme relative al contenimento del contagio.
I circoli, le società e le associazioni sportive sono autorizzati all’espletamento delle proprie attività, purchè in luoghi aperti. A titolo esemplificativo e non esaustivo, tale disposizione si applica alle seguenti discipline: tennis, ciclismo, canoa, canottaggio e vela, equitazione, atletica e golf. I rappresentanti legali delle strutture predette sono tenuti a: a) comunicare l’inizio delle attività al
Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio; b) dichiarare di essere nelle condizioni di garantire la sanificazione periodica degli spogliatoi e degli spazi comuni; c) autocertificare la sussistenza dei requisiti di rispetto delle regole precauzionali secondo la circolare che verrà emanata dall’Assessorato regionale della Salute entro 24 dalla data di entrata in
vigore della presente ordinanza.
TITOLO III
MISURE URGENTI PER LO SVOLGIMENTO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Art. 9
(disposizioni comuni per lo svolgimento delle attività produttive industriali e commerciali)
Tutte le attività produttive industriali e commerciali individuate dagli allegati 1, 2 e 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 sono consentite nel territorio della Regione Siciliana, secondo le modalità specificate nel medesimo Decreto.
Sono, quindi, autorizzate, previa comunicazione al Prefetto, anche le attività di:
a) ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub solo con asporto o consegna a domicilio, con l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;
b) manutenzione e riparazione delle imbarcazioni da parte del proprietario o del marinaio con regolare contratto di lavoro, nel rispetto delle norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da Covid-19. Tale attività è consentita solo nei giorni feriali;
c) consegna delle imbarcazioni, compreso lo spostamento dal cantiere all'ormeggio, manutenzione, vigilanza, pulizia e sanificazione degli arenili, ivi compreso l’allestimento, il montaggio e la manutenzione dei pontili e delle strutture amovibili;
e) manutenzione, montaggio e allestimento degli stabilimenti balneari, nonché8 la pulizia della spiaggia di pertinenza. L'impresa esecutrice è tenuta a garantire nelle aree di cantiere il rispetto delle normative di settore, il distanziamento interpersonale ed ogni altra misura finalizzata alla tutela dal contagio, avendo anche cura di interdire l'accesso ai non addetti ai lavori;
f) commercio, anche al dettaglio, di prodotti florovivaistici quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, semi, piante, fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti.
Art. 10
(norme sulla chiusura nei giorni festivi e autorizzazione alla consegna a domicilio e all’asporto)
È disposta la chiusura al pubblico nei giorni domenicali di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie e per le edicole. Per domenica 10 maggio 2020 è consentita la vendita di prodotti florovivaistici di cui al superiore articolo 9, comma 2, let. f).
È autorizzato nelle superiori giornate domenicali il servizio di consegna a domicilio e di asporto dei prodotti alimentari e affini, nonché dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento. Per la sola domenica 10 maggio 2020 il servizio a domicilio è consentito anche ai commercianti di prodotti florovivaistici.
TITOLO IV
MISURE URGENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE SANITARIA
Art. 11
(disposizioni per i soggetti che rientrano nel territorio della Regione)
Ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, della presente Ordinanza, chiunque faccia ingresso in Sicilia ha l'obbligo di:
a) registrarsi sul sito internet www.siciliacoronavirus.it, compilando integralmente il modulo informatico previsto; rendere immediata dichiarazione attestante la presenza nell’Isola (comunicandone compiutamente l’indirizzo) al proprio Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta, al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale competente per
territorio nonché al proprio Comune di residenza o domicilio;
b) permanere in isolamento obbligatorio presso la propria residenza o
domicilio, adottando una condotta improntata al distanziamento dai propri
congiunti e/o coabitanti, curando di aerare più volte al giorno i locali
dell’abitazione.9
I soggetti in isolamento non possono ricevere visite. E’ ammesso soltanto l’accesso di badanti e personale sanitario, a condizione che vengano adottate tutte le precauzioni e le cautele utili ad evitare il contagio.
I soggetti in isolamento sono sottoposti a tampone rinofaringeo alla conclusione del termine di quarantena.
Il Dipartimento delle Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana adotta le direttive del caso, secondo le modalità condivise con il Comitato Tecnico-Scientifico per l’emergenza coronavirus di cui alla disposizione n. 2 del 13 marzo 2020 del
Presidente della Regione, quale Soggetto Attuatore ex O.C.D.P.C. n.630/2020, anche al fine di adeguare la disposizione di cui al comma che precede ad eventuali modalità di esame autorizzate dall'ISS.
Art. 12
(disposizioni per i soggetti positivi in stato di isolamento domiciliare)
I soggetti dei quali sia stata accertata la positività al contagio da Covid-19 hanno
l’obbligo di:
a) comunicare le proprie condizioni di salute al Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta e al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente, secondo le cadenze temporali fissate dai vigenti protocolli di sorveglianza sanitaria;
b) permanere in isolamento rispetto agli altri componenti del proprio nucleo familiare, con l’adozione delle medesime cautele indicate all’art. 9, comma 1, lett. b) della presente ordinanza;
c) comunicare i nominativi dei propri conviventi, che le Aziende Sanitarie
Provinciali provvedono a trasmettere in un apposito “elenco unico giornaliero” alle Prefetture competenti per territorio. L'inadempimento di tale disposizione integra l'ipotesi di grave violazione ex articolo 20, commi 6 e 7, della legge
regionale 5 del 2009.
Alle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono tenuti i soggetti coabitanti per la durata di giorni quattordici, decorrenti dalla data di accertamento di positività del contagio. Essi sono sottoposti al tampone rinofaringeo a conclusione del suddetto periodo.
Sono esclusi dagli obblighi di cui al precedente comma i soli soggetti conviventi appartenenti alle Forze dell’ordine, alle Forze armate, al servizio sanitario (ivi compreso il personale amministrativo) per i quali non sia stato concesso il lavoro agile (c.d. smart working). |