COME DA SEMPRE SOSTENUTO, LA MATERIA DEL CONTENDERE SI FONDA SU NULLA . PER TALE MOTIVO ABBIAMO SEMPRE RIFIUTATO OGNI FORMA DI TRANSAZIONE PROPOSTA ED ORA, DOPO LE DUE SENTENZE DEL CGA SICILIA, RIGUANDANTI LA NULLITA’ DEGLI ATTI DI RICHIESTA DELLE SOMME EX 170/2013 DELLE AA.SS.PP DI MESSINA ED AGRIGENTO,SU RICORSO DELLO STUDIO PENSABENE LIONTI E CITDS, ARRIVA IL PRONUNCIAMENTO, SU RICORSO DELLA FEDERBIOLOGI, DA PARTE DEL CONSIGLIO DI STATO. DI SEGUITO IL COMUNICATO FEDERBIOLOGI
COMUNICATO FEDERBIOLOGI
LA FINE DI UN INCUBO
Oggetto: Recuperi tariffari ex DA 170/2013. Esito giudizi iscritti ai numeri 1276/2019 e 1279/2019 R.G. del Consiglio di Stato aventi ad oggetto l’impugnazione delle sentenze del TAR Lazio che avevano rigettato i ricorsi avverso i provvedimenti normativi con cui la Regione Sicilia ha recepito il Tariffario “Bindi Turco” e lo sconto tariffario e introdotti i recuperi tariffari dal 1° Gennaio 2007 al 31.05.2013.
La Federbiologi ha il piacere di comunicare a tutti gli iscritti (e non), che finalmente dopo 14 anni di travagliate vicende giudiziarie può definitivamente dirsi “conclusa” la annosa questione legata ai cd “recuperi tariffari ex DA 170/2013”, ed ai tanti tentativi dell’Assessorato regionale alla salute e delle aziende Sanitarie provinciali Siciliane di procedere al recupero delle maggiori somme erogate dalle Asl Siciliane alle strutture private convenzionate in applicazione del più remunerativo tariffario regionale, sulla base degli sconti e del ripristino del Tariffario Bindi, previsti dalla legge finanziaria per l’anno 2007.
Con le sentenze depositate il 24.06.2021, di portata indubbiamente “epocale” per il risultato ottenuto, anche per il peso di tantissimi precedenti negativi dei Tribunali Amministrativa e del CGA, il Consiglio di Stato ha ritenuto che il DA n. 170/2013, con il quale l’Assessorato della salute, come accennato, ha ripristinato con effetto retroattivo i valori tariffari di cui al decreto assessoriale n. 1977 del 28 settembre 2007, disponendo, per l’effetto, la restituzione da parte delle strutture sanitarie di tutte le somme percepite “indebitamente” dal 2007 sino al 31 maggio 2013 “E’ INVALIDO PER AVERE L’ASSESSORATO ALLA SALUTE DISPOSTO CON ESSO IL RIPRISTINO ( CON DECORRENZA DAL 2007) NELLA REGIONE SICILIA DEL TARIFFARIO BINDI-TURCO E L’APPLICAZIONE DELLO SCONTO ANCHE PER IL PERIODO SUCCESSIVO ALLA ANNUALITA 2010 E SINO AL 31 MAGGIO 2013, OVVERO BEN “OLTRE IL PERIODO DI EFFICACIA DELLE MISURE DI RISPARMIO, FINALIZZATE, APPUNTO A GARANTIRE IL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI E LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA PER IL (SOLO) TRIENNIO 2007-2009”.
Ed invero, con le citate pronunce (le uniche con esito favorevole per le strutture siciliane convenzionate con il SSR), il Supremo organo di Giustizia Amministrativa – condividendo le “critiche” mosse -al decreto de quo- dalle strutture Appellanti, con a capo Federbiologi Sicilia – ha statuito che: con il DA 170/2013 “ (…) nell’esercitare il suo potere “ripristinatorio”, l’Assessore regionale non ha tenuto conto del fatto che la fonte del regime tariffario ripristinato (ovvero il cd “tariffario Bindi -Turco”) in chiave retroattiva aveva perso, a decorrere dal 2010, la sua efficacia, limitata, come si è detto innanzi, al triennio 2007/2009 (…) L’invalidità, sotto il profilo esaminato, del D.A. n. 170/2013 assume rilievo in virtù del carattere sostanzialmente ricognitivo del provvedimento, fondandosi esso sul presupposto – erroneo, come si è detto – della perdurante vigenza del regime tariffario previsto dalla l. n. 796/2006 e dal Piano di rientro per la Regione Siciliana valido per il triennio 2007 – 2009 ( tariffario Bindi -Turco) oltre il periodo di efficacia delle misure di risparmio, finalizzate, appunto a garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il (solo) triennio suindicato”.
Ed ancora il Consiglio di Stato ha chiarito che “Risulta evidente, dunque, ad un più approfondito esame proprio della fase di merito, il carattere “transitorio” dell’articolo 1, comma 796, lettera o), e l’efficacia “temporalmente limitata” degli sconti imposti (Corte Cost., 2 aprile 2009, n. 94), che in ogni caso non può superare il termine del 31 dicembre 2008, previsto dal decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in L. 28 febbraio 2008, n. 31. Tale interpretazione della normativa statale è stata fatta propria anche dalla sentenza della Corte di Cassazione, Sez. III civ., n. 10582/2018, depositata in atti”.
E’ chiara dunque, la portata innovativa delle citate sentenze, che ponendo fine ad una diatriba durata oltre un decennio, hanno ormai definitamente acclarato la illegittimità dei procedimenti di recupero ex DA 170/2013 avviati dalle aziende sanitarie provinciali siciliane, prudenzialmente sospese dall’Assessorato, per tutta la categoria, in accoglimento delle istanze in autotutela presentate dalla Federbiologi e dai propri legali, che da sempre hanno sostenuto la tesi della illegittimità dell’applicazione delle tariffe oltre un limitato periodo e il ripristino delle stesse, ricorrendo prima al TAR Lazio e poi al Consiglio di Stato, territorialmente competenti in ragione dell’impugnazione del Piano di Rientro, quale atto presupposto dei DD.AA. n. 1945 e 1977 del 2007 ed ottenendo, finalmente, il risultato che Tariffario Bindi e sconti risultano applicabili solo per gli anni 2007 e 2008, stante che “il decreto legge n. 248/2007, convertito in legge 28 febbraio 2008, n. 31, ha disciplinato la “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria”, senza prorogare la disposizione sullo sconto forfettario previsto con la legge finanziaria del 2006, ed al contrario ha disciplinato, all’art. 8, l’aggiornamento delle tariffe, statuendo un termine massimo (il 31 dicembre 2008)” (pag. 33 della sentenza del Consiglio di Stato).
MA VI E’ DI PIU’
Dalla portata innovativa delle anzidette sentenze deriva, come ulteriore corollario il diritto delle strutture sanitarie a ripetere le somme già trattenute dalle Asp Siciliane in virtù dei recuperi (ex DA 170/2013) per il periodo successivo al 1 GENNAIO 2009 sino al 31 maggio 2013, nonché la ripetizione delle somme corrispondenti allo sconto tariffario applicato per il medesimo periodo.
In buona sostanza l’applicazione dei DD.AA. 1977 e 1945 del 2007, ritenuta legittima solo per gli anni 2007 e 2008, conferma l’applicabilità del tariffario Bindi e dello sconto tariffario solo per tale periodo, con la conseguenza che gli eventuali crediti relativi ai recuperi per tali annualità risultano ampiamenti compensati dai crediti delle strutture sanitarie per gli indebiti recuperi effettuati e sconti applicati nelle annualità successive.
A questo punto, ogni struttura sanitaria ricorrente o che ha proposto atto di intervento, nei giudizi in questione, può mettersi in contatto con i legali per gli approfondimenti volti alla rideterminazione dei rapporti dare-avere con le AA.SS.PP, in applicazione della sentenza del Consiglio di Stato e sulla base della posizione della singola struttura in relazione a decreti ingiuntivi passati in giudicato (che impediscono l’applicazione di sconto e Bindi anche per i periodo in cui sono stati ritenuti legittimi), nonché in relazione agli extrabudget maturati e ad eventuali recuperi subiti, oltre agli sconti indebitamente applicati dal 2009 in avanti.
Si fa rilevare che anche quelle strutture sanitarie che non hanno partecipato ai ricorsi promossi da Federbiologi e relativi alle sentenze sopra specificate, potranno beneficiare, medio tempore, delle sentenze ottenute da Federbiologi, in quanto l’annullamento del D.A. n. 170/2013 che ha introdotto i recuperi tariffari, dovrebbe avere efficacia, per cui, sempre previo approfondimento della posizione della singola struttura, potrà essere formulata all’ASP richiesta di revoca dei procedimenti di recupero avviati ed allo stato sospesi e l’instaurazione di un procedimento per la determinazione dei rapporti-dare avere.
Nei prossimi giorni chiederemo un incontro in Assessorato per gli approfondimenti del caso, nell’auspicio che le indicazioni del Consiglio di Stato possano essere prontamente recepite dalla Regione Siciliana e rappresentare l’occasione per discutere le problematiche prioritarie della categorie che meritano di essere affrontate e risolte, provando a fare a meno di contenziosi che spesso si rilevano incerti ed estenuati. |